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STATUTO

ART. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale " L'ATRIO ". L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate non ha scopo di lucro è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ART. 2 - L'Associazione ha lo scopo di:
- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo;
- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

ART. 3 - La sede dell'Associazione è in Matera alla Via San Biagio, 29 fino a nuova delibera dell'Assemblea.

ART. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

ART. 5 - Sono Soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente Statuto. La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 6 - La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

ART. 7 - Il Socio ha diritto di partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze dello stesso.

ART. 8 - L'Assemblea, su parere del Consiglio direttivo, può disporre l'estromissione di soci, che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente statuto.

ART. 9 - L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa.
Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno 3 giorni.
Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti:
- ammissione dei nuovi Soci;
- nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- approvazione del Bilancio Consuntivo;
- approvazione del Bilancio Preventivo;
- modifiche di questo Statuto e scioglimento della Associazione;
- estromissione del socio;
- ogni questione posta all'Ordine del Giorno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza, dal Consigliere più anziano. E' ammessa delega. Il voto è palese, tranne per gli argomenti in cui un quarto dei presenti richieda voto segreto.

ART. 10 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto:
- per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti
- per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
- formulazione dei Bilanci;
- pareri sulla ammissione di nuovi Soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi Soci;
- definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi;
- attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- nomina del Segretario;
- nomina del Direttore Artistico;
- approvazione del calendario delle manifestazioni artistiche.

ART .12 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 13 - Il Segretario provvede a riscuotere le Entrate ed a pagare le Spese annotandole in apposito Libro Cassa.
Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature sociali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.
Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.

ART. 14 - Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle attività culturali. Svolgerà il suo compito in piena autonomia ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.

ART. 15 - L'esercizio Amministrativo apre il 01 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 17 - E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essendo la scadenza indeterminata.

ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.

ART. 20 - Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Matera, 2 gennaio 2004